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NECESSITA' DI LASCIARE IL DOMICILIO FAMILIARE
Nel caso la situazione di convivenza con il partner violento diventi intollerabile o pericolosa per sé e/o per i figli, in attesa della legge sull’allontanamento del maltrattatore, si può rendere necessario che sia la donna, insieme agli eventuali figli, ad allontanarsi dal domicilio familiare.
Se i figli sono minori è necessario ricordarsi di avvertire i carabinieri o la polizia o, in caso di convivenza, il Tribunale dei minori.
E’ importante, quando possibile e nonostante la situazione di difficoltà, pianificare con un certo anticipo l’allontanamento in modo da non dimenticare documenti od oggetti importanti (carta d’identità, passaporto, patente, libretto di lavoro, titoli di studio, documentazione sanitaria, dichiarazione dei redditi, eventuali denunce di maltrattamento e certificazione medica di supporto, libretto degli assegni e tessera bancomat, ecc.).
Nel caso si abbia un conto corrente o dei titoli cointestati col coniuge o convivente è opportuno aprire un conto a proprio nome in una banca diversa e trasferirvi l’ammontare spettante (50% della somma totale in caso di comunione dei beni).
LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
Il primo diritto per salvaguardare la propria sicurezza ed integrità è quello di separarsi dal coniuge.
La separazione personale può essere chiesta da ciascuno dei coniugi quando la convivenza è divenuta intollerabile oppure dannosa all’educazione dei figli, a prescindere dall’accordo o meno dell’altro coniuge .
Deve essere proposta mediante domanda da presentarsi al Tribunale del luogo di residenza dell’altro coniuge, che, a seguito dello svolgimento della causa, deciderà le condizioni della separazione : l’affidamento dei figli minori, l’assegnazione della casa familiare, l’eventuale pagamento dell’assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell’altro o dei figli.
Tale separazione è detta giudiziale. Il procedimento che la genera può durare anche alcuni anni, ma nella prima udienza il Presidente del Tribunale emana un provvedimento provvisorio in cui vengono regolati tutti gli aspetti sopra indicati.
La separazione personale può essere ottenuta anche mediante il raggiungimento di un accordo tra i coniugi in materia di affidamento dei figli, della casa, del mantenimento e su qualunque aspetto dei loro rapporti. In tal caso, dopo aver raggiunto l’accordo, i coniugi presentano un ricorso al Presidente del Tribunale, che, dopo aver disposto un’udienza in cui gli interessati sono chiamati a confermare la loro volontà, convaliderà il verbale di separazione.
Tale separazione è detta consensuale, il procedimento dura pochi mesi e per ottenerla non è necessaria l’assistenza di un avvocato che è, tuttavia, consigliabile quando il coniuge più debole ha dei dubbi in merito.
In qualunque altra causa è necessaria l’assistenza di un legale. Se non si possono affrontare le spese di un avvocato, in particolari condizioni ci si può avvalere del
Il limite di reddito per ottenere l’assistenza legale gratuita è molto contenuto ( L. 10.500.000, elevati di L. 2.000.000 per ogni familiare convivente) , tuttavia essa può essere concessa a chi possiede un reddito superiore, purchè vengano documentate le eventuali spese di affitto, asilo-nido, cure mediche, ecc. che dimostrino la necessità vitale di un reddito superiore. La domanda va presentata all’apposito ufficio presso la Procura del Tribunale con tempi di attesa di circa sette/ otto mesi.
Chi compie ripetutamente violenze fisiche e morali
ad una persona della famiglia incorre nel reato di maltrattamenti, che è
punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con pene più severe in caso di
lesioni personali gravi.
Nel caso si tratti di atti di violenza isolati, o
comunque non continuativi, si configura il reato di percosse che è punito
a querela della vittima con la reclusione fino a 6 mesi o con una multa. Se dal
comportamento violento deriva una malattia del corpo o della mente (ferite, segni
visibili anche non permanenti, traumi anche psicologici) il reato previsto è
quello di lesioni personali.
Per poter dimostrare i reati descritti é indispensabile recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale o da un medico per ottenere il certificato relativo; questo è tanto più necessario se si prende in considerazione per il futuro l’eventualità di una separazione giudiziale, con addebito della responsabilità al marito.
Il medico è tenuto a riferire l’accaduto alle autorità solo nel caso di reati perseguibili d’ufficio e cioè in presenza di lesioni guaribili in più di 20 giorni.
Nel caso di lesioni guaribili in meno di 20 giorni il reato è perseguibile solo se la persona offesa presenta una denuncia-querela ai carabinieri o alla polizia o al giudice competente, entro tre mesi dal fatto.